Stagione Sportiva 2020/2021 Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, - visto l’art. 101, comma 4), delle N.O.I.F.; -
tenuto conto di quanto disposto all’art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; - preso atto della richiesta in tal senso pervenuta dalla maggioranza dei Comitati Regionali e ravvisato che il quadro degli interventi che si sono succeduti per la ripresa delle competizioni agonistiche della Lega Nazionale Dilettanti riconosciute di “preminente interesse nazionale ” integra le condizioni di eccezionalità per l’adozione di un provvedimento straordinario, a valere per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021,
DISPONE quanto segue:
-In deroga all’art. 42, comma 3), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le Società della Lega Nazionale Dilettanti che hanno aderito alla ripresa dei Campionati dilettantistici di Eccellenza maschili e femminili e dei Campionati apicali regionali di Calcio a Cinque, sia maschili che femminili, riconosciuti di “preminente interesse nazionale”, possono avere in forza, a titolo temporaneo, un numero massimo di 12 (dodici)calciatori e un numero massimo di 12 (dodici) calciatrici.
Il presente provvedimento è valido unicamente per la corrente Stagione Sportiva 2020/2021 e sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio Direttivo di Lega in occasione della prima riunione utile.
PUBBLICATO IN ROMA L’8 APRILE 2021
IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini) IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia) Comunicato LND (clicca sopra)
ILPIPPOCALCIO Red-azione