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Domenica, 21 Marzo 2021 07:19

Stop al vincolo sportivo, entra in vigore il 01/07/2022

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La cosa più assurda di questa vicenda

se le inventata che una persona che nella sua vita non ha mai praticato sport neanche in palestra a scuola...., che non sa quale sia la differenza tra un pallone da calcio e uno da rugby, tra una pallina da golf e una da tennis, che non sa che la differenza tra una palla da biliardo e una da bocce.... etc etc, e ha avuto la faccia di ...bronzo per nventarsi la riforma dello Sport......., Incredibile dove siamo finiti...... comunque sotto il riferimento allo svincolo sportivo....e qua la GAZZETTA UFFICIALE (CLICCATE SOPRA)

La temuta riforma dello sport è arrivata. Come da Gazzetta Ufficiale dal 1 luglio 2022 decade il vincolo sportivo. Una mazzata per le società dilettantistiche ? sicuramente, ma prima di fasciarsi la testa .... attendiamo di capire con quali criteri si valuteranno i premi..... Poi si giusto o no elimarlo ognuno tragga le sue conclusioni, noi pensiamo sia un  danno per le società.

Ecco cosa dice Articolo 31 --- Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

  1. 1. Le  limitazioni   alla   libertà   contrattuale   dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il  1° luglio 2022.  Le  Federazioni  Sportive  Nazionali   possono   dettare   una disciplina transitoria che preveda la diminuzione  progressiva  della durata massima dello stesso. Decorso  il  termine  di  cui  al  primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
  1. 2. Le  Federazioni  Sportive  Nazionali  prevedono   con   proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:
  2. a) le societa' sportive professionistiche riconoscono un  premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo  modalita' e parametri che tengono conto della durata e del contenuto  formativo del rapporto, tra le societa'  sportive  dilettantistiche  presso  le  quali l'atleta ha  svolto  attivita'  dilettantistica,  amatoriale  o giovanile ed in cui ha svolto  il  proprio  percorso  di  formazione, ovvero tra le societa' sportive  professionistiche  presso  le  quali l'atleta ha svolto attivita' giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
  3. b) le societa' sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalita'  e parametri  che  tengono  adeguatamente  conto  della  durata  e   del contenuto  formativo  del  rapporto,   tra   le   societa'   sportive dilettantistiche  presso  le  quali  l'atleta  ha  svolto   attivita' amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto  il  proprio  percorso  di formazione.
  4. 3. La misura del premio di cui al presente articolo e' individuata dalle singole federazioni secondo modalita' e parametri  che  tengano adeguatamente conto dell'eta' degli atleti, nonche'  della  durata  e del contenuto patrimoniale  del  rapporto  tra  questi  ultimi  e  la societa' o associazione sportiva con la  quale  concludono  il  primo contratto di lavoro sportivo.

ILPIPPOCALCIO Red-azione

Letto 3610 volte Ultima modifica il Lunedì, 29 Marzo 2021 04:25
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