si ritiene opportuno ricordare che le misure di contenimento del contagio che si applicano in “zona rossa” (vedi ultimo Decreto Legge che ha valenza sino al 6 aprile 2021) prevedono anche la sospensione di tutte le attività svolte nei Centri Sportivi, se pur all’aperto.
Infatti, l’attività motoria e sportiva individuale è consentita esclusivamente in prossimità della propria abitazione nel rispetto delle distanze e delle protezioni previste.
Sono consentiti solamente gli allenamenti degli atleti di squadra che partecipa a Campionati di livello agonistico riconosciuti di “preminente interesse nazionale” come da provvedimento del CONI.
Si segnala che tale riconoscimento non è ancora in atto per il Campionato Regionale di Eccellenza anche se LND e FIGC hanno provveduto già a richiederne l’immediata attuazione.
Appena arriva il riconoscimento, martedì il Coni si riunisce per deliberare.... a questo punto sarà VERO? speriamo .....
art. 18 (Competizioni sportive di interesse nazionale)
Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
ILPIPPOCALCIO Red-azione